Il d.lgs. 231/2001
In tema di Compliance Aziendale, di fondamentale importanza è l’adozione, da parte dell’impresa, del c.d. MOGC, ovvero del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo aziendale previsto dal d.lgs. 231/2001.
Il principale obiettivo della adozione di un MOGC da parte dell’impresa è quello di:
- Evitare il rischio di sanzioni (pecuniarie o interdittive) con potenziali gravissimi danni patrimoniali e d’immagine;
- Prevenire il formarsi di pratiche corruttive all’interno della struttura aziendale, nonché di rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o ambientali;
- Mantenere la buona reputazione aziendale e la fiducia degli stakeholders;
- Creare vantaggi competitivi in uno scenario di business sempre più indirizzato a premiare comportamenti etici;
- Accrescere il valore dell’impresa a favore degli azionisti.
Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.
In pratica, l’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, non subivano conseguenze a seguito della realizzazione di reati commessi, a vantaggio o nell’interesse della società, dagli amministratori e/o dai dipendenti.
La normativa, risalente ormai a più di venti anni fa, era il risultato del recepimento di varie Convenzioni internazionali soprattutto in tema di lotta alla corruzione, ed inizialmente circoscritta alla repressione di reati e illeciti nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione; con il passare degli anni, essa si è tuttavia estesa ad altre materie, come i reati societari e finanziari, il riciclaggio e l’autoriciclaggio, la tutela della salute sul posto di lavoro, il market abuse, la tutela del diritto d’autore, i reati societari, i delitti informatici, i reati ambientali, di terrorismo e di criminalità organizzata, i reati contro l’industria e il commercio (per citare i più rilevanti).
Sono stati considerati, in pratica, fonte di responsabilità tutti quei reati la cui commissione risulta agevolata da una carenza delle strutture organizzative interne all’impresa o all’ente.
A oggi, il catalogo dei reati definiti come il “presupposto” della responsabilità dell’ente è numeroso, e il suo numero è soggetto a variazioni e aggiornamenti a causa della continua evoluzione della normativa di riferimento, che lo rende soggetto a subire in futuro integrazioni e modifiche anche significative.
Destinatarie del D.lgs. 231/2001 sono, dunque, le persone giuridiche, le società o associazioni, anche prive di personalità giuridica, e gli enti pubblici economici, che potranno venire sanzionati nel caso si accerti, nell’ambito di un processo penale, che il comportamento illecito della persona fisica sia stato tenuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Quest’ultimo, al contrario, potrà andare esente da responsabilità nel caso si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231, o MOGC, o Compliance Program) nel quale abbia preliminarmente “mappato” il rischio di commissione reati e abbia quindi adottato tutte le misure organizzative necessarie ad eliminare la possibilità della loro commissione, prevedendo altresì la comminazione di sanzioni adeguate a carico degli autori del reato.
Se, quindi, il dipendente o il soggetto apicale viola fraudolentemente le disposizioni del MOGC adottato dall’ente e commette il reato, l’ente stesso andrà esente da responsabilità.
Ovviamente nessuno può escludere che si realizzino comportamenti individuali devianti, e quindi illegittimi, ma si vuole così garantire che il sistema dell’impresa, il suo assetto organizzativo e le finalità complessive che essa persegue non siano terreno di coltura di reati.
Ecco che il Modello 231 è, di fatto, l’unico strumento idoneo ad evitare che l’ente possa rispondere dell’illecito penale commesso da un soggetto appartenente alla sua organizzazione aziendale; a tal fine, di fondamentale importanza diventa il ruolo dell’Organismo di Vigilanza (ODV), che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 adottato dall’ente e di curarne il suo continuo aggiornamento.
Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, sia nella sua fase di realizzazione sia nella successiva fase di implementazione, deve inoltre configurarsi quale completamento degli altri sistemi di gestione eventualmente presenti nell’organizzazione aziendale. Il Modello 231, infatti, non si pone quale strumento aziendale a sé stante, ma deve risultare interagente con:
- il Sistema di Gestione della Qualità in ambito Ambientale (ISO 9001, ISO 14001/ EMAS) e/o di Responsabilità Sociale (SA 8000 o SCR);
- il Sistema di Controllo e Gestione della Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008 – OHSAS 18001);
- il Sistema di tutela dei dati personali (Regolamento (Ue) 2016/679 GDPR, D.lgs. 196/2003);
- Il Sistema di tutela e prevenzione in materia di antiriciclaggio;
- il Sistema Anticorruzione (ISO 37001) e gli altri sistemi di certificazioni ISO eventualmente presenti e adottati dall’impresa.